Troppo spesso, quando produciamo una lezione, un’Unità Didattica, un
Learning Object ci dimentichiamo della normativa in tema di diritto d’autore: succede così che le nostre produzioni, in particolare quelle multimediali, siano ricche di musiche, immagini, clip, video, suoni che tuttavia non potrebbero esser inserite, in quanto protette dal diritto d’autore. Lo stesso succede ai lavori dei nostri studenti ( per es. presentazioni Power Point a supporto del colloquio dell’esame di stato) che, senza porsi problemi di violazione del copyright utilizzano , in maniera impropria, contributi audio e video scaricati dalla Rete. Per cercare di “fare chiarezza” sull’argomento dedicherò i prossimi post ad un approfondimento di queste tematiche, partendo, in primo luogo dalla normativa sul diritto d’autore.
Come ci ricorda il sito della Siae (Società Italiana Degli Autori ed Editori –
www.siae.it) il diritto d’autore è tutelato nel nostro paese dalla
legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, che istituisce la
tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. Non c’è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d’ autore sull’ opera (come invece accade nel caso di brevetti) :infatti il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera.
La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi, che possiamo dividere in due diverse tipologie:
1.
diritti di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore). I principali diritti di utilizzazione economica dell'opera sono:
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diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo;
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diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera: cioè il diritto di presentare l’ opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate;
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diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);
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diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l’opera;
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diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all’opera originale , di trasformarla, adattarla, ridurla ecc.. Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.
I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade
in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo. L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore. Ciò purché si tratti dell’opera originale e non di una sua elaborazione protetta.
2.
diritti morali a tutela della personalità dell'autore: diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela. Essi sono:
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il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera);
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il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore);
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il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).
Per maggiori approfondimenti si consulti il manuale
Capire il copyright: Percorso guidato nel diritto d'autore di Simone Aliprandi: il testo, edito nel 2007, è rilasciato sotto licenza Creative Commons ed è liberamente scaricabile da
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